copie dell’atto di precetto chieste da terzi, sono soggette all'imposta di bollo


 

art. 9, c. 1, L. 488/1999, riformulato da

D.L. 11.03.2002, n. 28, convertito da

L. 10.05.2002, n. 91

 

A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili (omissis), inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, (omissis).

Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente, c. richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti da bollo.

 

 


 

ris. 30.05.2002, n. 161/E, AgE

 

L'atto di precetto, la copia conforme da notificare e la notifica, costituiscono  una condizione di procedibilità (ex artt. 479 e 480, c.p.c.), senza la quale il debitore potrebbe opporsi all'atto di pignoramento (ex art. 617, c.p.c.) necessaria al procedimento civile che si vuole instaurare e, pertanto, sono esenti dall'imposta di bollo.

 

c.m. 13.05.2002, n. 3, Ministero della Giustizia

 

Sono, invece, soggette all'imposta di bollo le copie chieste da terzi.